G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 3 marzo 2011 (dep. 30 marzo 2011), n. 293

Reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) – Soggetto legittimato all’accesso al sistema che abbia posto in essere la condotta per finalità diverse da quelle per cui è autorizzato – Configurabilità del reato solo nel caso finalità illecite

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Dr. Lorenzo Benini

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 425 cpp
Sentenza N. 293/11
In data 03/03/2011
Sentenza depositata il:
30/03/2011

Nella causa penale contro:
1. C. S., nato a G. il ***, con domicilio eletto in P.A. Attualmente sottoposto p.q.c. all’obbligo di presentazione c/o la Guardia di Finanza di P.A.
Difeso di fiducia dagli Avvocati Liborio Paolo PASTORELLO del Foro di Caltanissetta e Gianfranco ABATE del Foro di Brescia
LIBERO CON OBBL – ASSENTE

2. F. L. nato a R. il ***, con domicilio eletto in Brescia, via Solferino n. 51, c/o lo studio del difensore di fiducia.
Difeso di fiducia dall’Avvocato Luigi FRATTINI del Foro di Brescia
LIBERO – ASSENTE

IMPUTATI

C. S. e M. F.(per il quale si è proceduto separatamente)
29. reati d cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché, in concorso tra loro, esibivano agli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia e dell’I.N.P.S. di Brescia atti falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr. 74/2000;
In Brescia il 15 giugno 2009.

C. S.
30. reati di cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché in data 18.02.2010 esibiva ai militari della Guardia di Finanza, nel corso delle operazioni di perquisizione nell’ambito del procedimento penale nr. *****/** della Procura della Repubblica di Brescia presso il suo studio di Gela, atti falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr. 74/2000;
In Gela (CL) il 18 febbraio 2010

F. L.
31. reato di cui all’art. 615 ter I e II n. 1) e III c. C.P. perché, nella sua qualità di appartenente alla Sezione PG – PS della Procura della Repubblica di Brescia, abilitato all’accesso al sistema informatico denominato RE.GE., s’introduceva in detto sistema, effettuando interrogazioni sui nominativi di M. C. e C. G., senzo che la ricerca fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali, e così accedeva ai dati informatici di registrazione del procedimento n. *****/** Mod. U, che vedeva indagati proprio i predetti;
fatto pluriaggravato perché commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri e comunque con violazione dei doveri inerenti alla funzione nonché con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché, infine, perché trattasi di sistema informatico relativo alla sicurezza pubblica e comunque di interesse pubblico;
In Brescia il 9 luglio 2010

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede emettersi sentenza di NLP per C. S. in relazione ai capi 29) e 30); chiede il rinvio a giudizio per F. L.
La difesa di C. S. si associa.
La difesa di F. L. chiede sentenza di NLP.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all’odierna udienza preliminare, ove il Pubblico ministero e i difensori degli imputati concludevano come in epigrafe trascritto.
2. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di F.L. con riguardo all’unica imputazione formulata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La contestazione ha riguardo al delitto di cui all’art. 615-ter c.p. per essersi l’imputato introdotto, nella sua qualità di appartenente alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Brescia e quindi all’uopo abilitato, nel sistema informatico denominato RE.GE, effettuando interrogazioni sui nominativi M*** C*** e C*** G***, senza che la ricerca fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali, così accedendo ai dati di registrazione del procedimento R.G.N.R. *****/**, che vedeva indagati proprio i predetti.
Le risultanze della consulenza disposta dal Pubblico ministero (fd 9, fg 674) impongono di ritenere provata la contestazione, peraltro ammessa dallo stesso imputato negli interrogatori del 28/7/2010 e del 27/9/2010. F.L. ha voluto però precisare che l’interrogazione sui nominativi di cui sopra era il frutto di una semplice curiosità, trattandosi di colleghi a suo dire ‘chiacchierati’.
Il Pubblico ministero ha, in sede di requisitoria, dichiarato di non dubitare che tale fosse effettivamente la finalità dell’atto, non risultando che di quanto appreso con la consultazione sia stato fatto alcun uso. Si è però richiamato alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale commette il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. non solo chi non abbia titolo per accedere al sistema, ma anche chi, pur avendo titolo, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite; tanto che anche la semplice curiosità sulla situazione di un collega integrerebbe un accesso abusivo e quindi penalmente rilevante.
Ritiene il Giudice di non poter consentire con tale soluzione interpretativa.
Il principio di diritto, per essere correttamente inteso, va considerato alla luce dei casi concreti con riguardo ai quali si è formato; ed in nessuno di essi l’accesso al sistema informatico per finalità diverse da quelle consentite si era esaurito in quanto tale, essendosi il soggetto attivo introdotto su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19463 del 16/02/2010 – Rv. 247144); o per utilizzare le informazioni acquisite in agenzie di investigazione privata nelle quali prestava la propria attività (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18006 del 13/02/2009 – Rv. 243602); o allo scopo di estrarre copia dei dati ed utilizzarli per attività di concorrenza sleale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2987 del 10/12/2009 – Rv. 245842; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37322 del 08/07/2008 Ud. (dep. 01/10/2008) Rv. 241201).
Pare evidente, quindi, come il concetto di ‘finalità diverse da quelle consentite’ vada necessariamente circoscritto alle finalità illecite: ad accessi che costituiscano quanto meno comportamenti sanzionabili sotto il profilo disciplinare, in quanto contrastanti con una specifica previsione di legge o di regolamento.
Nulla di questo può dirsi realizzato con riguardo a quanto posto in essere da F.L.; va quindi pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
3. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di C.S. in relazione ai reati di cui ai capi 29 e 30, perché il fatto non sussiste.
Come correttamente argomentato dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza 20/9/2010, nessun atto di disposizione patrimoniale, con conseguimento di ulteriori erogazioni ad opera dello Stato, si è verificato in conseguenza dell’esibizione dei modelli F24 al personale dell’I.N.P.S. e della Guardia di Finanza da parte dell’imputato.
Né può ritenersi la falsità di detti modelli, poiché, come emerge dalla stessa ordinanza, essi si limitavano a non indicare, nella sezione erario, gli importi a credito con il codice tributo 6751, cosa che avrebbe determinato un saldo della delega pari a zero; operazione ben diversa dalla contestata falsificazione.

P.Q.M.

Il Giudice
visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti di F.L. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nei confronti di C.S. in relazione ai capi 29 e 30 dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni trenta.
Brescia, 3/3/2011
IL GIUDICE
(Dott. L. Benini)

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