Siti web ed annunci di prostitute – Sentenza Cass. 26343/2009

La singolare sentenza della Corte di Cassazione 18 marzo 2009 n. 26343 afferma che:

“la mera pubblicazione di annunci viene solitamente considerata un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione”

« […] MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato con riferimento al reato di favoreggiamento della prostituzione. La Corte d’appello ha infatti ritenuto sussistente tale reato perchè l’imputato non si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari nel suo sito web – nel qual caso effettivamente si sarebbe dovuto adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali non si era ritenuto trattarsi di una attività simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerati come un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione – bensì perchè aveva svolto, oltre a quella della mera pubblicazione, una attività ulteriore e diversa, consistente nell’aver cooperato concretamente e dettagliatamente ad allestire la pubblicità delle donne che si offrivano per gli incontri sessuali, al fine evidentemente di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, ed in particolare nell’essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, nel contattare il fotografo per fare delle foto nuove, nel fare sottoporre le donne a servizi fotografici erotici. Il Collegio quindi ritiene che non sia censurabile la motivazione con la quale la Corte d’appello ha considerato questa ulteriore attività finalizzata ad agevolare e favorire la prostituzione, facilitando le prostitute a trovare i clienti.

Sono invece fondati i motivi di ricorso relativi ai reati di induzione e sfruttamento della prostituzione. L’imputato infatti è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo B), ossia non solo di favoreggiamento della prostituzione, ma anche di induzione e sfruttamento della prostituzione di numerose donne, per avere procurato loro gli appartamenti in cui prostituirsi, per aver percepito un prezzo o un canone all’atto della cessione, e per essersi fatto consegnare la metà del denaro dalle prostitute.

Orbene, della sussistenza di quest’ultimi comportamenti nella sentenza impugnata non solo non viene indicato alcun elemento di prova ma nemmeno viene fornita una qualche motivazione.

In particolare, quanto all’attività di induzione, la Corte d’appello ha anche omesso di considerare che le persone che richiedevano le inserzioni pubblicitarie già svolgevano l’attività di prostituzione ancor prima di rivolgersi al ricorrente per la pubblicazione degli annunci sui siti web.

Per quanto concerne l’attività di sfruttamento della prostituzione, manca qualsiasi motivazione sul fatto che il […] si fosse fatto consegnare – così come contestato e ritenuto dalla sentenza impugnata – metà del ricavato della prostituzione e il canone o il prezzo degli appartamenti ceduti. Anzi, anche per quanto concerne il reato di favoreggiamento della prostituzione, manca ogni motivazione sul fatto contestato – e per il quale anche l’imputato è stato condannato – di avere procurato alle donne gli appartamenti dove esercitare l’attività.

La motivazione è inoltre mancane anche sull’esistenza di un eventuale concorso del […] con gli altri imputati nel compimento delle suddette attività, sebbene in ordine alle stessa una congrua ed adeguata motivazione era sicuramente necessaria, perchè il […] era stato assolto dall’accusa di partecipazione all’associazione finalizzata al compimento delle attività delittuose in questione, e ciò in quanto era stato accertato che la sua attività era maggiormente defilata ed era sostanzialmente delimitata al suo lavoro di gestore dei siti web utilizzati per pubblicità delle prostitute. Manca pertanto una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali è stato ritenuto provato che il ricorrente avrebbe concorso consapevolmente nelle suddette singole attività di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (ossia nelle singole induzioni, nelle singole cessioni degli appartamenti, nelle singole riscossioni dei prezzi e nelle singole consegne del ricavato della prostituzione), e ciò evidentemente con una condotta che fosse autonomamente rilevante penalmente, essendo stata esclusa qualsiasi sua condotta di adesione ai fini ed agli scopi dell’associazione per delinquere […] »

Questa voce è stata pubblicata in sentenze e contrassegnata con , , , , , , , , , , . Contrassegna il permalink.