Interessante l’ordinanza sospensiva del Tar Puglia,
sulla legittimità o meno di una clausola del bando di gara che impone la contestuale disponibilità, in capo alle ditte concorrenti, di più forme di ricezione concernenti le comunicazioni degli atti di gara, e, in particolare, anche di una casella di posta elettronica certificata, nell’ordinanza si evince che “la clausola del bando di gara che impone la contestuale disponibilità di più forme di ricezione concernenti le suddette comunicazioni di gara (ossia domicilio, fax e posta elettronica certificata), oltre a non apparire giustificata dalla presenza di particolari situazioni organizzative dell’ente, sembra porsi in contrasto con le previsioni di cui all’art. 79 del codice degli appalti, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, il quale individua mezzi alternativi e non cumulativi di comunicazione, e ciò anche alla luce della normativa di settore (cfr. decreto-legge n. 185 del 2008) che impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011”
N. 00736/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01306/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Effe Emme Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Carrieri, con domicilio eletto presso Alfredo Caggiula in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Mara Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in Lecce, Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le;
nei confronti di
Gi Ga Project Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abenavoli, Alfonso Liccardo, Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso Maria Antonietta Nigro in Lecce, via Pozzuolo 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei verbali di gara del 7.7.2010 e del 12.7.2010, non conosciuti,della Commissione giudicatrice con cui è stata esclusa l’impresa ricorrente individuando, poi, come aggiudicataria provvisoria la Gi.Ga. Project srl;
della nota prot. n. 61110 a firma del Dirigente, datata 15.7.2010 dell’avvenuta esclusione dell’impresa ricorrente dalla suddetta procedura di gara;
del bando di incanto pubblico, al punto 2) lett. E), nei limiti indicati;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenzaile, con particolare riferimento all’aggiudicazione definitiva eventualmente intervenuta, anche tacitamente ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006;
nonchè, ove occorra di tutti gli altri verbali di gara e dei provvedimenti non conosciuti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Gi Ga Project Srl;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Carrieri, Capoccia, Liccardo.;
Premesso che viene impugnato il bando di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione stradale nella parte in cui si prescrive in sostanza la disponibilità, ai fini delle comunicazioni di rito, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
Considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che: a) il ricorso appare tempestivamente presentato, trattandosi di appalto sottosoglia come tale non soggetto alla pubblicazione in G.U. ai sensi dell’art. 66, comma 8, del codice degli appalti, e dunque sottratto al più breve termine decadenziale di cui all’art. 8, comma 2-quinquies, lettera a), del decreto legislativo n. 53 del 2010; b) la clausola del bando di gara che impone la contestuale disponibilità di più forme di ricezione concernenti le suddette comunicazioni di gara (ossia domicilio, fax e posta elettronica certificata), oltre a non apparire giustificata dalla presenza di particolari situazioni organizzative dell’ente, sembra porsi in contrasto con le previsioni di cui all’art. 79 del codice degli appalti, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, il quale individua mezzi alternativi (e non cumulativi) di comunicazione, e ciò anche alla luce della normativa di settore (cfr. decreto-legge n. 185 del 2008) che impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza
Accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l’effetto:
a) sospende gli atti in epigrafe indicati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 dicembre 2010; .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)